Statuto: art. 9

Statuto

Art. 9 – Assemblea

  1.   L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i Soci, Promotori, Sostenitori e Partner Tecnici. I voti in Assemblea sono equamente ripartiti all’interno delle diverse categorie secondo le seguenti percentuali: Soci Promotori 50%, Soci Sostenitori 30%, Partner Tecnici 20%. Qualora i Soci Sostenitori o Partner Tecnici siano in numero inferiore a due, non potranno superare rispettivamente la percentuale di voto del 15% e 10% attribuendo la differenza aggiuntivamente alla quota di competenza dei Soci Promotori.  
  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente Esecutivo dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, anche per posta elettronica certificata, da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  3.   L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei Soci o quando il Comitato di Indirizzo lo ritiene necessario.  
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
  5.   Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento delle quote associative richieste ed i Soci esonerati dal loro pagamento.  
  6. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.  
  7. Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente Esecutivo. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
  8.   La convocazione deve avvenire a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento nel suddetto termine. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data del luogo e dell’ora della convocazione, nonché l’elenco delle materie che saranno trattate. 9.
  9. E’ ammessa la possibilità per i partecipanti all’assemblea di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci e che la richiesta avvenga almeno 3 (tre) giorni prima dell’assemblea. 
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