Statuto: art. 3

Statuto

Art. 3 - Attività 

L’Associazione, sempre escluso ogni scopo di lucro, per il perseguimento delle proprie finalità potrà:

a) promuovere e organizzare seminari, manifestazioni, convegni, corsi di formazione, pubblicazioni; istituire premi e borse di studio; prestare direttamente o organizzare la prestazione di servizi e attività consulenziali; 

b) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate; stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

c) amministrare e gestire i beni mobili facenti parte del proprio patrimonio;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima;

e) svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali con esclusione dello svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attività qualificata come finanziaria dalla legge.
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