Statuto: art. 22

Statuto

Art. 22 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei voti dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Anche la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei voti dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.  
  2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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