Statuto: art. 20

Statuto

Art. 20 - Anno sociale

  1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno
  2. Il bilancio/rendiconto preventivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il bilancio/rendiconto consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo. E’ vietata la distribuzione agli associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
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