Statuto: art. 6

Statuto

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci  

  1. I Soci hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2.   Essi hanno il diritto ad essere informati sulle attività dell’Associazione.  
  3. I Soci devono versare nei termini stabiliti la quota di adesione una tantum e le successive quote associative annuali richieste nonché rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni.  
  4. Il Comitato di Indirizzo può deliberare l’esclusione di singoli Soci dal pagamento della quota di adesione una tantum e/o della quota annuale o stabilire forme specifiche di apporti non in denaro.  
  5. Sono esclusi dal versamento in denaro della quota di adesione e della quota associativa annuale tutti i Soci Promotori di cui al precedente Art. 5 comma 3, che sono altresì esentati dal ripiano o copertura di eventuali perdite di gestione del bilancio dell’Associazione.  
  6. I Soci Promotori contribuiscono al funzionamento dell’Associazione mediante apporti di prestazioni d’opera tecnico-amministrativa, organizzativa, di formazione o di altra natura, con esclusione dei contributi in denaro.  
  7. Gli apporti sostitutivi non in denaro dei contributi associativi dei Soci Promotori saranno quantificati attraverso specifiche delibere del Comitato di Indirizzo di cui al successivo Art. 12 ovvero mediante apposito Regolamento predisposto ed approvato dallo stesso Comitato di Indirizzo dell’Associazione. In entrambi i casi è necessaria l’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
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