Statuto: art. 18

Statuto

Art. 18– Patrimonio e fondo di gestione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: a. da apporti iniziali volontari da parte di enti o soggetti pubblici o privati che condividano e intendano sostenere gli obiettivi e le finalità dell’Associazione; b. dai beni mobili che pervengano a qualsiasi titolo all’Associazione; c. dalle elargizioni fatte da enti o soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.
  2. L’Associazione sarà alimentata anche attraverso gli apporti dei nuovi Soci entranti, che dovranno versare una quota di adesione una tantum ed un’eventuale quota associativa annuale nella misura stabilita dal Comitato di Indirizzo.
  3. Il fondo di gestione è alimentato dai contributi volontari di enti e soggetti pubblici o privati, da risorse pubbliche assegnate all’Associazione o reperite anche attraverso la partecipazione a bandi e gare, da donazioni, da rendite, proventi e ricavi derivanti dalle attività anche accessorie, strumentali e connesse organizzate o svolte dall’Associazione e dai servizi a pagamento erogati a terzi.
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