Statuto: art. 13

Statuto

Art. 13 – Dimissioni

  1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla loro sostituzione con nuove designazioni da parte dei Soci Promotori, nel caso di Componenti da questi espressi, con il primo dei non eletti nel caso di componenti espressione dei Soci Sostenitori o con il nuovo Presidente del Comitato Tecnico Scientifico nominato ai sensi dell’art. 17. I componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei componenti sostituiti.  
  2. Il Comitato di Indirizzo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, perda la maggioranza dei suoi componenti. 
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