Statuto: art. 12

Statuto

Art. 12 - Comitato di Indirizzo

  1. Il Comitato di Indirizzo è composto da un rappresentante di ciascuno dei Soci Promotori, da un rappresentate dei Soci Sostenitori nominato dall’Assemblea e dal Presidente del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 17.  
  2. Il Comitato di Indirizzo nel proprio ambito nomina, con maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto, il Presidente Esecutivo.  
  3. I componenti del Comitato restano in carica due esercizi e il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio di carica.   
  4. Tutte le cariche sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.  
  5. Il Comitato di Indirizzo viene convocato dal Presidente Esecutivo mediante comunicazione, anche a mezzo di posta elettronica certificata, da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l’ordine del giorno dei lavori.  
  6. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente Esecutivo.  
  7. Spetta al Comitato di Indirizzo stabilire l’importo della quota di adesione una tantum per i nuovi Soci e dell’eventuale quota associativa annuale, nonché individuare eventuali Soci esonerati da tali adempimenti o stabilire forme specifiche di apporti non in denaro.  
  8. E’ ammessa la possibilità per i partecipanti al Comitato di Indirizzo di intervenire a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci e che la richiesta avvenga almeno 3 (tre) giorni prima del Comitato di Indirizzo. 
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