Statuto: art. 11

Statuto

Art. 11 - Validità delle Assemblee

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
  2. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei voti dei Soci presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
  3. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei 2/3 dei voti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei voti dei Soci. 
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